Statuto

 

 

STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE ARCI

CONGRESSO DEL 06/03/2010

 

 

Definizione e finalità, programma

 

Art. 1

Il Comitato ARCI di Verbania aderente all'ARCI Nazionale è un’associazione di promozione sociale autonoma e pluralista che opera nel campo della cultura, della socialità, della solidarietà, dei diritti, della formazione per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. ARCI è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme auto organizzate nella società civile per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.

Fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo e afferma di essere parte della continuità storica e politica dell’ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno.

ARCI non persegue scopi di lucro.

 

Art. 2

Il Comitato ARCI è per una cultura della non violenza di tutti gli esseri viventi, per lo sviluppo di una cultura di pace, per la liberazione degli individui; per il diritto all’autodeterminazione di ogni popolo; per l’affermazione di una società tollerante,solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze d’autorganizzazione della società civile in ogni paese affinchè s’instaurino nuovi rapporti tra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti.

Il Comitato ARCI afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di una Associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.

 

Art. 3

Il Comitato ARCI si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell’associazionismo, valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono.

Il Comitato ARCI vuole intervenire con la propria pratica associativa nell’articolazione della dialettica democratica della Repubblica.

In quanto forma di autorganizzazione della società civile esprime propria autonoma soggettività politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altro soggetti organizzati come i partiti, gli enti, le istituzioni.

Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive il Comitato ARCI intende favorire la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita,nella piena e consapevole attività delle persone.

 

Art. 4

Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:

  • la difesa,la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei lori linguaggi;

  • per l'attuazione di attività di tutela e ricovero degli animali;

- il favorire in ogni modo l’integrazione , il confronto delle nostre esperienze associative nella logica dell’interscambio, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;

- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico,culturale, paesaggistico e ambientale;

- il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;

- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;

- l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad una informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per le comunità e non di governo;

- l’azione per rinnovare le istituzioni pubbliche in una prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini che attraverso il coinvolgimento – soprattutto nella gestione dei servizi alla persona – del privato sociale;

- operare affinchè il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;

- farsi carico, nell’impegno quotidiano dell’Associazione, dell’affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione,nella lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio.

 

Art. 5

Rappresentano specifici settori di attività del Comitato ARCI :

- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea,la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura e la fotografia;

- tutte le forme di aggregazione e di discipline nell’ambito specifico delle attività motorie finalizzate ad una migliore qualità della vita;

- la comunicazione, l’informazione, l’emittenza radiotelevisiva e le attività radio amatoriali;

- le attività educative e formative;

- lo sviluppo delle nuove tecnologie;

- le attività ludiche;

- il turismo,come esperienza di conoscenza e di incontro;

gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;

- gli interventi di cooperazione internazionale;

- interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;

- l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del disagio sociale e psico-fisico;

- la difesa e la diffusione delle attività ricreative,culturali, sportive proprie delle tradizioni popolari.

 

Art. 6

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all’Associazione indipendentemente da convinzioni religiose e politiche, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

 

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 7

Possono aderire al Comitato ARCI circoli,singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono ed accettano il presente statuto.

I soci collettivi, con l’adesione al Comitato ARCI mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l’adesione:

a)per i soci collettivi:

- l’accettazione degli statuti adottati dal Comitato ARCI nelle sue varie articolazioni;

-la domanda di adesione;

- l’adozione per i propri soci della tessera nazionale dell’Associazione;

b)per i soci individuali:

- l’accettazione degli statuti adottati dal Comitato ARCI nelle sue varie articolazioni;

- l’adozione della tessera nazionale dell’Associazione;

- la domanda di adesione:

Fatta salva l’accettazione da parte degli organi preposti per i soci collettivi quanto per i soci individuali.

 

Art. 8

Sono parti costitutive del Comitato ARCI :

-I soci collettivi:circoli, associazioni a carattere locale e associazioni tematiche a carattere territoriale;

-i soci individuali.

 

Art. 9

Il circolo costituisce l’elemento associativo di base del Comitato ARCI .

La sua adesione annuale all’Associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello statuto nazionale che sono il fondamento etico-giuridico del Comitato ARCI , quali:l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.

Il permanere di tali prassi nelle basi associative dovranno essere da queste documentate e conservate.

 

Art. 10

Al Comitato ARCI possono aderire associazioni tematiche a carattere territoriale, anche aderenti ad associazioni di carattere nazionale. Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse,insistano sull’insieme del corpo sociale del Comitato ARCI , devono assumere la forma organizzativa dell’ente paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all’interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione, senza finalità di lucro:

 

Art. 11

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.

 

Art. 12

Gli associati hanno diritto a:

-partecipare alle attività promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei rendiconti economici finanziari preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell’Associazione,nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;

-eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

-osservare lo statuto,i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

-rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, all’operato degli organismi di garanzia dell’associazione.

-Versare annualmente le quote sociali, individuali e collettive, stabilite dal Consiglio Direttivo

-la quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

Art. 13

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

- per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento della quota associativa;

- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o della adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;

- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva:

 

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

 

Art.14

Il Comitato Provinciale è il principale soggetto dell’iniziativa e sintesi politica ed organizzativa dell’Associazione sul territorio. Esso esprime l’insieme delle basi associative e dei soci dell’area territoriale di sua competenza.

Non ha finalità di lucro:

Il Comitato Provinciale per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie che si rendessero necessarie.

 

Art. 15

Il Comitato Provinciale ha il compito di valorizzare e sviluppare l’insediamento di ARCI nel proprio ambito territoriale, dotandosi delle strutture operative adeguate.

Promuove la costituzione di nuove basi associative.

In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali.

Il Comitato Provinciale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che,per suo tramite,aderiscono ad ARCI . In particolare per quanto riguarda i circoli, il Comitato Provinciale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà curare: la predisposizione di Atto Costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello di ARCI, L’intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima assemblea straordinaria.

Rappresenta ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

 

 

Art. 16

Sono organi del Comitato Provinciale:

a) il Congresso

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) la Presidenza

 

Art. 17

Il Congresso Provinciale in forma ordinaria si svolge ogni 4 anni, preparato con Assemblee di base che si terranno secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione a livello territoriale;

- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto, fatto salvo l’eccezione del seguente art.18, ivi compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o rideterminare le funzioni;

- eleggere il Consiglio;

- eleggere il Collegio dei Garanti;

eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Congresso Provinciale può svolgersi anche in forma straordinaria:

su richiesta motivata di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi.

In tal caso esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione sulla base delle norme adottate dai soggetti convocanti,e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione tra un Congresso e l’altro;è composto in modo da garantire la più ampia rappresentanza dei soggetti associati, siano essi singoli o collettivi.

Esso ha il compito di :

- applicare le decisioni congressuali;

-convocare il Congresso;

-discutere ed approvare il programma annuale di attività;

-discutere ed approvare i rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni;

-eleggere il Presidente;

-eleggere la Presidenza su proposta del Presidente;

-nominare eventuali commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili;

-decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali,anche nominando propri rappresentanti;

-convocare una volta all'anno la riunione dei rappresentanti delle basi associative;

-dotarsi di un regolamento che stabilisca i criteri di funzionamento e decadenza dei propri componenti;

-cooptare nuovi componenti nella misura massima di un quarto;

sostituire i componenti decaduti o dimissionari nella misura massima di un quarto;

-accetta o respinge in modo motivato la richiesta di adesione di soci collettivi o individuali;

-interviene,eccezionalmente, in caso di mutate normative di legge o modifiche statutarie nazionali sugli articoli di competenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno ed, inoltre, allorquando lo richieda almeno 1/3 dei componenti in carica.

Il Consiglio è composto da un numero minimo di 11 rappresentanti e il Congresso ne determina il numero massimo prima della nomina dello stesso.

Il Consiglio Direttivo in assenza o impedimento del Presidente nomina al suo interno il Presidente della riunione.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà con sollecitudine convocare il Congresso.

 

Art. 19

Il Presidente esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi.

Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto dell'Associazione compresi la stipula di obbligazioni e di contratti, l'apertura di conti correnti, fidi, mutui, e per ogni tipo di operazione bancaria,mobiliare e immobiliare, ordinaria e straordinaria.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

 

Art.20

La Presidenza elabora e attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio.

 

GLI ORGANI DI GARANZIA E D I CONTROLLO

 

Art. 21

Sono organismi di garanzia e di controllo:

-il Collegio dei Garanti;

Art.22

-il Collegio dei Revisori dei conti;

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi Congressi.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto,pareri di legittimità su atti, documenti, e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale, su ricorso in appello, ovvero per propria autonomia di iniziativa.

Il Collegio dei Garanti in attesa della decisione definitiva, valutata la gravità e la fondatezza dell’addebito, potrà disporre la sospensione cautelativa del socio.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni della richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi o, negli ambiti regionale e nazionale, su ricorso in appello, ovvero per propria autonomia di iniziativa.

Le decisioni del Collegio dei Garanti, sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti del collegio dei garanti sono eletti tra soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico,non facenti parte di organismi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello.

Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell’organismo, sulla base dei principi contenuti in quello adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti ed adotta il sistema sanzionatorio definito dal Consiglio Nazionale. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi consigliari di pari livello.

 

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed eletto nei rispettivi Congressi.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci e non membri di organismi dirigenti di pari livello,elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

-esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

-controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;

-controllare la regolare tenuta della contabilità;

-controllare la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

 

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

 

Art.24

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del Comitato ARCI sono: l’adozione di strumenti democratici di governo;la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l’uguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

 

Art 25

Di norma le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

-approvazione del rendiconto economico finanziario e sue variazioni;

-elezione degli organismi dirigenti;

-approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;

-delibera di decadenza da componente della Presidenza;

-approvazione del programma e delle norme del tesseramento.

 

Art. 26

L’elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

 

Art. 27

Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 120 giorni dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell’organismo dirigente medesimo.

Il regolamento dovrà essere ratificato nella prima seduta valida del Consiglio Direttivo.

 

Art. 28

Al fine di garantire il corretto esercizio della democrazia, nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di un socio collettivo o di soci individuali non può superare il quinto dei componenti dell’organismo medesimo.

 

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

-beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

-le eccedenze degli esercizi annuali;

-erogazioni, donazioni e lasciti;

-partecipazioni societarie.

 

Art. 30

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

-le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;

-i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

-i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

-i contributi pubblici e privati.

 

Art.31

L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, la relazione del rendiconto economico finanziario di previsione, dovrà essere discussa ed approvata entro il 30 novembre.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità e di impedimento.

Il Consiglio Direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

 

Art.32

Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

 

Art.33

Lo scioglimento del Comitato Territoriale di ARCI può essere deciso solo da un Congresso Straordinario appositamente convocato che deciderà sulla devoluzione del patrimonio ad un'altra associazione con analoghe finalità.

 

Art. 34

Norma transitoria.

In deroga a quanto sopra il nuovo Consiglio Direttivo eletto ha facoltà di approvare le modifiche che si rendessero necessarie per adeguare il suddetto statuto a quello nazionale.

 

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto valgono le norme del Codice Civile.