Statuto

Statuto ARCI Comitato di Torino

PREMESSA
L'Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.
 
TITOLO I - Definizione e finalità
Art. 1
L’Associazione ARCI – Comitato Territoriale di Torino (di seguito denominata “ARCI Torino” nel presente testo) è un’associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
ARCI Torino promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. E' un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
L'associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
ARCI Torino esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
ARCI Torino, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci collettivi.
L'associazione non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 2
ARCI Torino è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie basi associative affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale.
ARCI Torino, in pieno spirito federale, riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.
Art. 3
Sono campi prioritari d’iniziativa dell'associazione:
a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale;
e) la promozione di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
g) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
h) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
i) la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;
j) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
k) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
l) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
m) le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
n) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
o) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
p) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
q) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
r) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
s) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e d’impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
w) la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
x) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
y) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
z) l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
bb) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
cc) la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
dd) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
ee) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
ff) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità d’inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
gg) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
hh) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; attraverso l’esperienza sportiva e delle attività motorie, ARCI Torino promuove per i suoi soci momenti di maturazione, apprendimento sociale e impegno umano e, pertanto, ARCI Torino assume tra i suoi scopi la diffusione e promozione della pratica sportiva, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni e con federazioni sportive garantendo comunque la sua autonomia.
ii) ii) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
jj) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma d’ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori d’intervento dell'associazione.
 
TITOLO II - La forma associativa
Art. 4
Il sistema associativo di Arci Torino ha a suo fondamento l’insieme delle basi associative.
Possono aderire ad ARCI Torino circoli e associazioni che si riconoscono nelle regole dello Statuto. Le associazioni aderenti possono adottare anche la forma di associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e di impresa sociale ai sensi della legge 155/2006; sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una base associativa aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della base associativa medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Territoriale.
Art. 5
I circoli e le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Torino. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
- approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
 
TITOLO III - Il sistema istituzionale
Art. 8

L'ARCI Torino promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.
Art. 9
Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
- territoriali;
- regionali;
- nazionale.
Art. 10
Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative. Arci Torino rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e d’indirizzo verso i soci individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, Arci Torino controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di una base associativa aderente, Arci Torino può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta base associativa la convocazione di un’assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente di ARCI Torino può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da ARCI Torino, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. ARCI Torino ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le basi associative aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
 
Titolo IV - Organismi territoriali
Art. 11
Sono organismi di direzione territoriale:
- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Presidenza.
Art. 12
Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza dei circoli e delle associazioni aderenti.
Esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- eleggere il Consiglio Direttivo secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o dai Consigli Direttivi di basi associative aderenti che rappresentino almeno un terzo dei soci; in ogni caso è il Consiglio Direttivo a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Territoriale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede. Esso ha il compito di:
- eleggere il Presidente, con la maggioranza richiesta e secondo le modalità di cui all’art. 16;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- convocare l'Assemblea delle basi associative aderenti su specifiche tematiche;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- eleggere, su proposta del Presidente, la Presidenza e il Vicepresidente vicario.
Su proposta della Presidenza, si articola e istituisce commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei sia permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.
Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei conti e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Direttivo è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 22 e 23.
Al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere all'elezione di un nuovo Presidente.
Art. 14
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio Direttivo su sua proposta.
In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal vice presidente vicario di cui al precedente articolo 13, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Direttivo per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 15
La Presidenza è eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del Presidente. Assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Direttivo che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo.
Presenta al Consiglio Direttivo la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa.
Propone al Consiglio Direttivo le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione. La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva. Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:
- obbligare cambiariamente l'associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell’associazione di cui all’articolo 3 informandone il consiglio direttivo.
La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
 
TITOLO V - la democrazia e la partecipazione
A) I principi generali
Art. 16

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Torino sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L'ARCI Torino adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 26 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo deve dotarsi, entro 6 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, di un apposito regolamento che determini le proprie modalità di funzionamento. Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Presidenza.
Art. 18
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei componenti.
 
B) Forme e strumenti della partecipazione
Art. 19
Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce su proposta della Presidenza commissioni o gruppi di lavoro, definendone criteri e mandato.
Esse sono coordinate da componenti della Presidenza e rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.
Art. 20
Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Direttivo organizza una conferenza programmatica alla fine del primo biennio di mandato congressuale.
 
TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo
Art. 21
Sono organismi di garanzia e controllo:
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 22
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste in conformità con il regolamento del Collegio dei Garanti;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Direttivo. Copia dei bilanci e dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo sono a disposizione del Collegio dei Garanti.
Art. 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e controllo amministrativo.
Ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 
TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 24
Il patrimonio dell'Associazione ARCI Torino è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 25
Le fonti di finanziamento dell'Associazione ARCI Torino sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 26
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza predispone:
- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo approva i piani pluriennali di investimento.
L'Associazione ARCI Torino si dota di un Regolamento Amministrativo.

 

TITOLO VIII - norme finali e transitorie
Art. 27
Lo scioglimento di ARCI Torino può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
Art. 28
L'ARCI aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero degli Interni).
Art. 29
Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Art. 30
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
 
Torino, 12 Marzo 2016