Statuto nazionale UCCA

 

Statuto nazionale UCCA. 
Unione dei Circoli Cinematografici Arci. 
 
Statuto 
 
Definizione. Finalità. Programma 
 
Art. 1. 
L'U.C.C.A. (Unione dei Circoli Cinematografici dell'Arci) è un'Associazione Nazionale di cultura cinematografica e audiovisiva riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.28, iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale istituito ai sensi della Legge 383/2000. Ha sede in Roma, via Monti di Pietralata, n. 16. L' U.C.C.A. non persegue finalità di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione di utili anche in forma indiretta.

 

Art. 2
L’U.C.C.A. aderisce all’Associazione ARCI riconoscendosi appieno nelle sue finalità e nei suoi indirizzi. Con il presente statuto l’U.C.C.A. definisce la propria autonomia, la propria articolazione organizzativa e le competenze dei propri organi di direzione.

Art. 3
Scopo dell’U.C.C.A. è contribuire all’incremento delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva ed allo sviluppo della democrazia e della partecipazione attraverso l’uso degli strumenti audiovisivi. Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:
· la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
· la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero di spazi per lo sviluppo di una cultura cinematografica e delle forme comunicative ed espressive;
· la tutela dei diritti dei cittadini in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
· l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità contro ogni forma di censura, nel rispetto della dignità umana e della tutela dei minori;
Sono, inoltre, attività di rilievo dell'Associazione:
· la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
· coordinare l’attività dei suoi circoli, sale e strutture aderenti, offrendo loro tutti i servizi necessari;
· favorire il sorgere di nuove strutture associative per la promozione della cultura cinematografica;
· favorire i rapporti tra i circoli e di questi con mediateche e cineteche, organizzazioni e soggetti pubblici e privati che si occupano della raccolta di materiale cinematografico e audiovisivo, del patrimonio bibliografico ad esso inerente, oltre che con il mondo della produzione e della distribuzione;
· espletare funzioni di coordinamento e rappresentanza nei confronti dei soggetti di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva;
· la promozione cinematografica nella Scuola, attraverso la diffusione del cinema, attivando specifici strumenti e percorsi diretti al corpo docente, ai formatori, agli studenti;
· curare i rapporti con enti ed istituzioni nazionali e sopranazionali;
· promuovere l’approfondimento e la conoscenza di una cultura cinematografica ed audiovisiva multiculturale;
· evidenziare le esigenze comuni presentandone istanza agli organismi amministrativi e legislativi atti a regolamentare il settore cinematografico, anche in sinergia con altre realtà associative nazionali e sovranazionali.
L’U.C.C.A. può sviluppare sinergie, forme di patrocinio, di tutela e di rappresentanza nei confronti di soggetti associativi che perseguano analoghe finalità.

Forma Associativa

 

Art. 4
All’U.C.C.A. aderiscono Associazioni e Circoli di cultura cinematografica regolarmente costituiti in conformità con le leggi vigenti e con il presente Statuto e, tramite le suddette forme associative, singoli cittadini che si riconoscono nel presente Statuto, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza e appartenenza linguistica, geografica, di popolo o di origine, età e professione.
I circoli affiliati, con l’adesione all’U.C.C.A. , mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale. Ogni livello organizzativo dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Sono condizione per l’adesione:
- l’adozione di uno statuto contenente le finalità e i principi inderogabili di democrazia e partecipazione espressi dal presente Statuto nazionale, nei titoli I, II, IV e V, e in armonia con l’ordinamento vigente;
- l’acquisizione del certificato di adesione;
- l’adozione della tessera sociale nazionale per i propri associati.
A tutti i soci vengono garantiti, con forme e procedure adeguate, i diritti di accesso e partecipazione in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
Non sono in ogni caso ammesse adesioni strumentalmente limitative di diritti o a termine.
I soci hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle sue diverse articolazioni, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Sono tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.

 

Art. 5
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene:
- per il mancato rinnovo della adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per il rifiuto motivato dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Contro le decisioni di rifiuto dell'adesione e di espulsione è possibile proporre ricorso al Collegio dei Garanti.

Il sistema istituzionale
Art. 6
Sono organismi dell’Associazione:
- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente Nazionale
- la Presidenza Nazionale

 

Art. 7
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni quattro anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale uscente, e comunque in base a criteri di proporzionalità eventualmente corretta.
Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può cumulare deleghe.
Il Congresso Nazionale ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica allo Statuto Nazionale;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei conti.
Nel caso in cui il Collegio Nazionale dei Garanti e il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei conti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga.
Il Congresso Nazionale può svolgersi in forma straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei circoli aderenti che esprimono almeno il 33% dei soci aventi diritto o del 40% dei componenti del Consiglio Nazionale; in tal caso esso si tiene entro tre mesi dalla richiesta.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

Art. 8
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell’Associazione tra un congresso e l’altro. Ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere ed approvare il programma di attività e definirne le modalità di realizzazione;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere uno o più Vicepresidenti (se previsto);
- eleggere la Presidenza Nazionale;
- convocare il Congresso Nazionale ordinario e, di norma, quello straordinario,
stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- convocare l’Assemblea Nazionale dei Circoli;
- deliberare la costituzione o l’adesione ad organizzazioni e/o imprese;
- designare i propri rappresentanti in Organismi e Istituzioni Pubbliche e private;
- costituire eventuali Commissioni temporanee o permanenti su questioni od iniziative specifiche, anche avvalendosi della partecipazione di esperti esterni all’Associazione;
- avanzare proposte legislative ed eventuali Disegni di Legge di iniziativa popolare.
Il Consiglio Nazionale è composto da 33 componenti, compreso il Presidente nazionale.
Il Consiglio Nazionale individua al proprio interno referenti regionali allo scopo di garantire il coordinamento con i circoli della propria regione e, di concerto con il comitato regionale ARCI, un rapporto con l’Ente Regione.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti, sino al raggiungimento del limite indicato al comma precedente e nella misura massima di 1/4 in aumento ed 1/4 in sostituzione di dimissionari o decaduti, sulla base delle provenienze territoriali.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme e disposizioni di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma tre volte l’anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

 

Art. 9
Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione, rappresenta ed esprime l’unità politica, garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli organismi nazionali, esercita compiti di rappresentanza esterna. Convoca e presiede gli Organismi collegiali.
Propone al Consiglio l’elezione della Presidenza ed, eventualmente, di uno o più vicepresidenti, indicando tra questi il Vicepresidente vicario.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente vicario, se nominato, ovvero al componente anagraficamente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per eleggere il nuovo Presidente.

 

Art. 10
La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 9 componenti, ha il compito di garantire l’attuazione delle scelte di programma ed i rapporti politico-organizzativi.
La Presidenza Nazionale gestisce le risorse dell’Associazione nell’ambito del bilancio approvato.
Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

La democrazia e la partecipazione

Art. 11

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’U.C.C.A. sono:
- l’adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni;
- la verificabilità dell’attuazione dei programmi;
- l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

 

Art. 12
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza assoluta dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, nei casi di:
· approvazione del Bilancio e sue variazioni;
· elezione degli organismi dirigenti;
· approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
· delibera di decadenza da componente degli organismi;

Art. 13
L'elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 14
Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell’organismo medesimo.

Organi di garanzia e controllo

Art. 15
Sono organi di garanzia e di controllo: il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.
I componenti degli organi di garanzia e controllo non possono far parte di organismi dirigenti di pari livello.

Art. 16
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna dell’Associazione, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente; esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti
- sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.

Art. 17
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo dell’Associazione.
Ha il compito di:
– esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
– controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

 

Art. 18
I componenti effettivi e supplenti degli organi di garanzia e controllo sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale.

Patrimonio e Risorse
Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità statutarie.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

 

Art. 20
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

 

Art. 21
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.

Norme finali e transitorie
Art. 22
Lo scioglimento dell'U.C.C.A. può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell'U.C.C.A e, comunque, per fini di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97 e dalla L.383/2000.

 

Art. 23
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazionismo.

Statuto approvato a maggioranza
al XII° Congresso Nazionale
Roma – 26/27 febbraio 2010