Statuto regionale ARCI Piemonte

PREMESSA

Siamo un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Arci delle origini (oggi Federazione ARCI) fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
L'associazione afferma tutto ciò come valore fondante, e conferendo maggiore evidenza all'acronimo storico, trasforma la propria denominazione da "ARCI Nuova Associazione" in "Associazione ARCI".
L'Associazione ARCI si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini.

TITOLO I - definizione e finalità

Art. 1

L'Associazione Arci Piemonte (da qui in poi nominata "Arci Piemonte" nel presente testo) è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 autonoma e pluralista, che si configura come: rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva; sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà; e istanza organizzativa e politica di Arci sul territorio regionale del Piemonte.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.
Arci Piemonte ha sede legale a Torino, in via Cernaia, 14.
Il Consiglio Regionale, con specifica deliberazione ai sensi del successivo art. 12 comma II, potrà istituire sedi operative secondarie ove ne ravvisasse la necessità.

Art. 2

I) Arci Piemonte sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo pubblico dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Arci Piemonte, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

II) L’Associazione è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di Arci Piemonte. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela sul territorio regionale dei Comitati Territoriali e delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo.

Art. 3

Arci Piemonte, per le diverse peculiarità delle sue associazioni aderenti e dei Comitati che le rappresentano, è un’associazione di donne, uomini, anziane/i, giovani, ragazze/i, bambine/i, che trovano in Arci, senza alcuna discriminazione, un luogo di rappresentanza a partire dall’impegno dell’Associazione nell’affermare:
a) la salvaguardia dei pieni diritti di cittadinanza per tutte/i;
b) le pari opportunità tra uomo e donna;
c) una cultura della convivenza civile che – nel rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale – favorisca la progettazione dei percorsi individuali di crescita e il diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
d) la cultura della responsabilità civile nel rapporto con le istituzioni che regolano la vita della comunità a partire dal livello locale;
e) la specificità delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma di promozione dell’agio e prevenzione del disagio per le nuove generazioni;
f) una politica dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, che sostenga la loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e gli adeguati strumenti di partecipazione.

Art. 4

Sono campi di iniziativa dell'Associazione:

a)la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
b)la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
c)il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
d)la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
e)la promozione di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
f)l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
g)la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
h)la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
i)la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;
j)l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
k)l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
l)la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
m)le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
n)la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
o)la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
p)la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
q)l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
r)la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
s)lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
t)la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
u)il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
v)la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
w)la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
x)la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
y)la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
z)l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
bb)la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
cc)la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
dd)la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
ee)la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
ff)la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
gg)gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
hh)l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
ii)le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
jj)l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

TITOLO II - la forma associativa

Art. 5

I Comitati territoriali, perciò i Circoli, le associazioni locali ed i Soci che li compongono, son parti costitutive di Arci Piemonte.
Il comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume la responsabilità di adesione, controllo e indirizzo verso i soci individuali e collettivi.
E’ Condizione per l’adesione ad ARCI la condivisione e l’accettazione delle finalità e norme statutarie.

TITOLO III - il sistema istituzionale

Art. 6

Arci Piemonte promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo regionale e nazionale.

Art. 7

I) Arci Piemonte riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti, regolarmente costituite su scala territoriale e locale, in pieno spirito federale.

II) L’Associazione riconosce nel Comitato Territoriale il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'Associazione nel territorio; il quale valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Il Comitato Territoriale rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
I Comitati Territoriali sono dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepiscono le previsioni statutarie espresse dagli Statuti Nazionale e Regionale.

Art. 8

Arci Piemonte è il Comitato Regionale del Piemonte: il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i Comitati Territoriali piemontesi, sviluppa i rapporti con la Regione Piemonte e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.
Arci Piemonte ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio piemontese, anche favorendo la costituzione di Comitati Territoriali, sostenendoli nel loro sviluppo e valorizzandone le specifiche peculiarità. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione e il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.
E' strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali; e contribuisce allo sviluppo della partecipazione attiva e al controllo delle strategie associative e programmatiche dell’Associazione nazionale.

Art. 9

Gli organismi di direzione regionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione regionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione sul territorio regionale, riferendosi al principio di sussidiarietà.
Arci Piemonte in concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
Competenze e responsabilità regionali possono pertanto essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, insieme con i necessari supporti economici.
Gli organismi di direzione regionali rappresentano Arci Piemonte nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali regionali.

Art. 10

Sono organismi di direzione di Arci Piemonte:
· il Congresso Regionale;
· il Consiglio Regionale;
· il Coordinamento dei Territoriali;
· il Presidente Regionale.

Art. 11

I) Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Regionale; esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione a livello regionale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto regionale;
- eleggere il Collegio regionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio regionale dei Sindaci revisori;
- eleggere il Consiglio Regionale;
- indicare i delegati al successivo Congresso Nazionale, ove ricorra tale fattispecie.

II) Il Congresso Regionale può anche svolgersi in forma straordinaria, su richiesta motivata:
- della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Regionale;
- oppure di almeno quattro Comitati Territoriali che rappresentino almeno un terzo dei soci regionali.
In tali casi è indetto dal Consiglio Regionale a tre mesi dalla richiesta sulla base delle norme stabilite dal Consiglio stesso.
Il Congresso Regionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 12

I) Il Consiglio Regionale è il massimo organismo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. È eletto dal Congresso Regionale secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede, in ogni caso la composizione del Consiglio dovrà garantire:
- almeno un rappresentante per ogni Comitato Territoriale,
- la limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 70% del totale;
- che nessun Comitato Territoriale detenga una rappresentanza superiore al 40%.
I Consiglieri Nazionali e i Presidenti Territoriali (o in loro vece i Vicepresidenti o i Segretari) sono invitati permanenti alle sedute del Consiglio Regionale.

II) Il Consiglio Regionale ha il compito di:
a) applicare le decisioni congressuali;
b) eleggere il Presidente Regionale;
c) nominare il Coordinamento dei Territoriali;
d) approvare i regolamenti degli organismi dirigenti e di garanzia;
e) deliberare circa l’eventuale istituzione di sedi operative secondarie ove ne ravvisasse la necessità;
f) discutere e approvare il programma annuale di attività e relativo documento economico preventivo;
g) discutere ed approvare eventuali quote annuali regionali;
h) attribuire eventuali deleghe e/o incarichi specifici, anche finalizzati allo sviluppo dei rapporti progettuali e di collaborazione con altri Enti e Istituzioni (compresa la Regione Piemonte), su proposta del Coordinamento dei Territoriali e sui quali ha competenza di verifica e valutazione;
i) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario;
j) convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i documenti preparatori;
k) decidere la costituzione, l’adesione o partecipazione ad organizzazioni ed imprese, anche nominando propri rappresentanti;
l) deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture territoriali.
Il Consiglio Regionale può cooptare: nuovi componenti nella misura non superiore al 20% in aumento, e fino ad un massimo del 20% in sostituzione di dimissionari o decaduti.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Regionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli articoli 17 e 18.
Al Consiglio Regionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o da modifiche dello Statuto Nazionale.

III) Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Regionale deve provvedere entro quattro mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 13

Il Coordinamento dei Territoriali è nominato dal Consiglio Regionale su proposta dei Comitati Territoriali, ed è composto da un rappresentante per ogni comitato territoriale (di norma il presidente territoriale). Il Consiglio nella sua prima convocazione chiederà agli organismi territoriali di esprimere un nominativo entro 20 giorni. Se il territoriale delegherà un nominativo diverso da quello del presidente, nel farlo dovrà: indicare comunque un componente del Consiglio Regionale ed inviare la delega in forma scritta.
Il Coordinamento dei Territoriali è istituito con precipua funzione di facilitazione e monitoraggio dello sviluppo associativo territoriale, è organismo esecutivo con il compito di:
- garantire la corretta attuazione delle scelte di indirizzo deliberate dal Consiglio, ed in base a queste esercitare il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione;
- promuovere le relazioni interne e la cooperazione fra Comitati, e la messa in rete delle esperienze territoriali
- proporre al Consiglio l'attribuzione di eventuali deleghe e/o incarichi specifici, anche finalizzati allo sviluppo dei rapporti progettuali e di collaborazione con altri Enti e Istituzioni (compresa la Regione Piemonte), ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi;
- predisporre i programmi di attività, il documento economico preventivo, il rendiconto economico e finanziario, e tutte le iniziative ed i progetti ritenuti necessari alla vita e allo sviluppo dell’Associazione, da sottoporre al Consiglio.

Art. 14

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti, e rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione. Il Presidente:
- esercita la direzione e la rappresentanza istituzionale e politica dell'Associazione al livello regionale, cura e sviluppa le relazioni istituzionali e politiche con altri Enti ed Istituzioni, anche in via delegata.
- convoca e presiede il Consiglio e il Coordinamento dei Territoriali;
- detiene la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può di norma svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.

Art. 15

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente anziano del Coordinamento dei Territoriali che provvederà, entro e non oltre venti giorni, alla convocazione del Consiglio Regionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.

TITOLO IV - gli organismi di garanzia e controllo

Art. 16

Sono organismi di garanzia e controllo:
· il Collegio regionale dei Garanti;
· il Collegio regionale dei Sindaci revisori.

Art. 17

Il Collegio regionale dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio regionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio regionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale.
Il Collegio regionale dei Garanti deve provvedere entro quattro mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.
Al Collegio regionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia del documento economico preventivo, del rendiconto economico e finanziario e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti regionali.

Art. 18

Il Collegio regionale dei Sindaci revisori è organismo di controllo amministrativo; esso ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti economici e finanziari alle scritture.
Il Collegio regionale dei Sindaci revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i componenti sono scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio regionale dei Sindaci revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
Il Collegio regionale dei Sindaci deve provvedere entro quattro mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

Art. 19

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Piemonte sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Arci Piemonte adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o Comitati abbiano in un organismo di direzione una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

Art. 20

La composizione della rappresentanza piemontese in seno al Consiglio Nazionale dell'associazione dovrà garantire:
- la limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 70% del totale;
- che nessun Comitato Territoriale detenga una rappresentanza superiore al 50% dei componenti piemontesi eletti.

Art. 21

In armonia con i princìpi esposti all'art. 19, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti.
È richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione dei rendiconti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- modifiche statutarie previste al precedente Art. 12 comma II;
- approvazione delle norme di Convocazione dei congressi ordinari o straordinari.
È richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti effettivamente in carica nel caso di cooptazione di nuovi componenti del Consiglio Regionale, quando questa cooptazione sia in aumento.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 22

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 23

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale, il Presidente Regionale, su proposta del Collegio regionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Regionale convocato.

TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 25

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono tutte quelle consentite dalle normative vigenti.

Art. 26

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il documento economico preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Possono essere previste ulteriori deroghe in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il Consiglio Regionale può approvare piani pluriennali di investimento.

Art. 27

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII - norme finali e transitorie

Art. 28

Lo scioglimento di Arci Piemonte può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Regionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad ARCI Nazionale o ad Enti/Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Art. 29

Arci Piemonte aderisce, tramite l’Associazione Nazionale, alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale dell'Associazione ARCI, e alle norme vigenti in materia.