Statuto

ASSOCIAZIONE ARCI

COMITATO TERRITORIALE DI NOVARA

Associazione di promozione sociale

 

STATUTO

Approvato dal Congresso di Novara il 20 Febbraio 2014

 

PREMESSA

 

L'Associazione ARCI - Comitato territoriale di Novara (di seguito denominata "ARCI di Novara" nel presente testo) si riconosce nei principi, nei valori e nello Statuto nazionale dell'Associazione ARCI, di cui è parte costitutiva. E’ sua articolazione organizzativa e politica nella provincia di Novara e nel territorio in cui sono insediati i propri aderenti.

Perciò ARCI di Novara riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana. ARCI di Novara si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per un'Europa dei cittadini.

Fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e afferma di essere parte della continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal ministero dell’Interno.

ARCI di Novara è stata costituita dai Circoli ARCI del proprio territorio con il nome di ARCINOVA, con il Congresso costitutivo di Divignano, il 18 giugno 1987.

 

 

TITOLO I

 

DEFINIZIONE E FINALITÀ

 

ART. 1

ARCI di Novara è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso l’autodeterminazione e la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.

ARCI di Novara favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala locale.

Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.

L’associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

 

ART. 2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di ARCI di Novara. In questo senso, l'associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell'associazionismo e del terzo settore.

ARCI di Novara è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.

 

ART. 3

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento di ARCI di Novara, in recepimento del Titolo I dello Statuto nazionale, con particolare riferimento all'art. 3 del medesimo.

 

Art. 4

ARCI di Novara, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

 

 

 

Titolo II

 

LA FORMA ASSOCIATIVA

 

ART. 5

ARCI di Novara è peculiarmente un’Associazione di Circoli, i quali, con la loro storia e prospettiva, ne sono parti costitutive e fondanti.

Possono aderire ad ARCI di Novara circoli, associazioni e singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le finalità e regole dello statuto nelle sue varie articolazioni.

Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI di Novara; sono il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'associazione.

La loro adesione ed appartenenza all'Associazione sono subordinate, oltre all'acquisizione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale, all'esistenza nel proprio statuto, ed alla pratica nella propria vita sociale, di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico del'Associazione ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; l’uguale titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Tutte le adesioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 6

Gli associati, nelle forme della democrazia diretta ovvero rappresentativa, hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- approvare i bilanci o rendiconti;

- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

- versare annualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

ART. 7

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci, circoli o associazioni aderenti avviene:

- per il mancato pagamento della quota associativa;

- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;

- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

 

ART. 8

In quanto comitato territoriale dell'Associazione ARCI, ARCI di Novara è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.

Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le basi associative, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli associati, in accordo con i principi

istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

 

ART. 9

Sono organi di ARCI di Novara:

- Il Congresso Provinciale

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Coordinatore

- Il Tesoriere

- il Coordinamento

 

ART. 10

Il Congresso provinciale si svolge di norma ogni 4 anni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Partecipano al Congresso i soggetti aderenti attraverso i loro delegati.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare gli indirizzi programmatici generali di ARCI di Novara

- discutere ed approvare le proposte di modifica allo Statuto

- eleggere il Consiglio Direttivo;

- eleggere il Collegio dei Garanti;

- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;

- deliberare sullo scioglimento di ARCI di Novara, ai sensi dell’art. 25.

Il Congresso provinciale puo' svolgersi anche in forma straordinaria:

a) per delibera del Consiglio direttivo

b) su richiesta motivata di un numero di Circoli che rappresentino almeno 1/3 dei soci provinciali;

In tali casi esso e' indetto dal consiglio direttivo entro 3 mesi dalla richiesta sulla base delle norme adottate dal consiglio e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione fra un Congresso e l’altro; il numero di componenti è stabilito in seno al Congresso medesimo, durante il quale sono presentate le candidature.

Esso ha il compito di :

  • applicare le decisioni congressuali

  • eleggere il Presidente

  • eleggere il Coordinatore

  • eleggere il Tesoriere

  • approvare i regolamenti degli organismi e le loro modifiche

  • cooptare nuovi componenti nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento

  • discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni

  • discutere e approvare l’entità delle quote sociali e le norme di adesione

  • deliberare sulle adesioni ed esclusioni dei Soci

  • discutere ed approvare gli indirizzi ed i programmi generali dell'attività annuale

  • stabilire quando opportuno, l'articolazione di aree di lavoro e delle conseguenti funzioni e responsabilità

  • conferire incarichi e responsabilità esecutive

  • nominare eventuali gruppi di lavoro ed i rispettivi responsabili

  • stabilire l'eventuale corresponsione di indennità di carica, determinandone l'importo, esclusivamente per le figure apicali o con incarichi sociali di responsabilità generale nominate al proprio interno

  • decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti

  • convocare il Congresso provinciale

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente o il Coordinamento lo ritengano opportuno, o allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, entro 4 mesi dall’insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento (quando non preesistente) che determini le modalità di funzionamento dell’organismo medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti; oppure ad approvarne l’eventuale modifica.

 

Art. 12

Il Presidente esercita la rappresentanza istituzionale e politica di ARCI di Novara e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto dell’Associazione compresi la stipula di obbligazioni e contratti, l’apertura di conti correnti, fidi e mutui e per ogni tipo di operazione bancaria, mobiliare e immobiliare ordinaria e straordinaria.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, il Presidente può delegare temporaneamente singole funzioni a membri del Comitato Direttivo. In caso di assoluto impedimento all'assolvimento delle sue funzioni, nonché alla delega, i suoi poteri sono temporaneamente assunti dal Coordinatore.

 

ART. 13

Il Coordinatore istruisce e coordina lo svolgimento del programma generale di attività, anche in relazione con eventuali aree di lavoro centrali o gruppi di lavoro. Convoca e presiede il Coordinamento.

 

Art. 14

ll Tesoriere riceve le risorse finanziarie dell'Associazione, ne cura il controllo e la corretta gestione in ottemperanza alle delibere del Consiglio Direttivo, presentandone il monitoraggio periodico ed il rendiconto finale.

 

Art. 15

Il Coordinamento è organismo di raccordo fra il Presidente, il Coordinatore, il Tesoriere, a cui si aggiungono i responsabili delle aree generali di lavoro, quando nominati. Garantisce il funzionamento istituzionale ed operativo dell’associazione, in attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Direttivo; istruisce il lavoro degli organismi dirigenti.

Titolo IV

 

 

GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

 

 

ART. 16

Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

ART. 17

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra gli organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi a pari livello: essi eleggono al loro intemo un Presidente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

· controllare la regolare tenuta della contabilità

· controllare la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio intemo un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

 

 

 

 

 

Titolo V

 

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

 

ART. 19

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI di Novara sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

 

ART. 20

Le riunioni degli organismi dirigenti sono regolarmente costituite alla presenza della metà più uno dei componenti, se in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, se in seconda convocazione. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei bilanci e le loro variazioni;

- elezione degli organismi dirigenti;

- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;

- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.

Le delibere degli organismi restano a disposizione di tutti gli aderenti per la consultazione.

 

ART. 21

L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

 

 

 

Titolo VI

 

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

 

ART. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

- eccedenze degli esercizi annuali;

- erogazioni, donazioni, lasciti;

- eventuali partecipazioni societarie.

 

ART. 23

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;

- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- i contributi pubblici e privati.

 

ART. 24

L’esercizio sociale si svolge dal l' gennaio al 31 dicembre di ogni anno; la previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dal Consiglio direttivo entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Consiglio Direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

 

ART. 25

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

 

Titolo VII

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

ART. 26

Lo scioglimento di ARCI di Novara può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione ARCI e comunque per scopi di utilità generale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

 

ART. 27

ARCI di Novara, tramite l'Associazione ARCI nazionale, aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i suoi soci individuali e collettivi aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

 

ART. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia, e sono recepite, ove congrue, le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A.