Statuto

Statuto del Forum del Terzo Settore in Piemonte

ARTICOLO 1

Preambolo
Il “Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte” è un’associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare, nell’ambito del territorio regionale, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, dell’economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.
I soci del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
Al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.
Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte ha sede legale in Torino ed ha durata illimitata.
Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; i rapporti tra loro, così come l’utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal relativo Regolamento attuativo.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali
Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte persegue lo scopo di:
a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;
c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, ambientale, sportiva, turistica, civile, sociale ed economica dell’Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa, sessuale o di età;
g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività sociali
Per conseguire gli scopi di cui all’articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte può:
a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;
c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

Soci
Possono aderire al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, acquisendo la qualità di socio:

  • le associazioni, le federazioni, le organizzazioni ed i coordinamenti regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore;
  • nonché organizzazioni di Terzo Settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale) provinciali, territoriali o locali; composti da persone fisiche e giuridiche, che non perseguono finalità lucrative, che hanno la finalità di operare nell’interesse collettivo, che prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, che si impegnano al regolare versamento della quota associativo.

La domanda di adesione è accolta o respinta dal Coordinamento Regionale e ratificata dall'Assemblea regionale.
Le domande di adesione delle articolazioni territoriali dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore che rispettino i requisiti di cui al precedente primo comma possono essere respinte solo per gravi e giustificati motivi.
Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Regionale.
La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l’automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica dall'Assemblea Regionale.
Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l’automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5

Quote
I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte tramite il versamento di quote di adesione stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Coordinamento Regionale.
I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Regionale.
Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Regionale l’esclusione dal Forum Regionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Organi sociali
Sono organi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte:

  • l'Assemblea Regionale;
  • il Coordinamento Regionale;
  • i Portavoce;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

Assemblea Regionale
L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Coordinamento Regionale, a firma dei Portavoce, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.
Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, l'Assemblea Regionale è convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/4 dei soci.
L'Assemblea Regionale è composto, con diritto di voto, da:

  • un rappresentante per ogni Forum Territoriale riconosciuto del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte;
  • due rappresentanti per ogni organizzazione socia costituita su livello regionale ovvero che operi in almeno 5 province del piemonte;
  • un rappresentante per ugni altra organizzazione socia.

I delegati devono essere muniti di delega scritta semplice.
Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l’esercizio della delega tra organizzazioni socie; è ammesso tra rappresentanti della stessa organizzazione.
L'Assemblea Regionale è presieduta da un Portavoce. In assenza dal Segretario Generale.
L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
Per per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 8

Compiti dell'Assemblea Regionale
L'Assemblea Regionale:
a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale ed il relativo documento economico di previsione, e ne verifica l’attuazione;
b) apporta modifiche allo Statuto;
c) stabilisce, ogni tre anni alla scadenza del mandato del Coordinamento, il numero di componenti del nuovo Coordinamento.
d) elegge, ogni tre anni alla scadenza del mandato, con votazioni a scrutinio segreto:

  1. i due Portavoce;
  2. i componenti del Coordinamento Regionale;
  3. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

e) ratifica i componenti del Coordinamento Regionale che nel corso del mandato siano stati cooptati in sostituzione dei dimissionari o decaduti;
f) revoca, attraverso l’approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
h) ratifica le deliberazioni del Coordinamento Regionale concernenti le domande di ammissione di nuove organizzazioni aderenti, ed esamina gli eventuali ricorsi;
i) definisce, su proposta del Coordinamento Regionale, l’entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
j) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum territoriali;
k) delibera il riconoscimento dei Forum territoriali;
l) delibera i provvedimenti disciplinari o di espulsione, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Regionale.
m) approva eventuali regolamenti interni, nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto.
n) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
L'Assemblea Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9

Coordinamento Regionale
Il Coordinamento Regionale è composto da:

  • I due Portavoce;
  • da 5 a 13 componenti eletti tra i componenti dell'Assemblea Regionale.

Il Coordinamento Regionale è l’organo esecutivo e attuativo delle delibere dell'Assemblea Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte.
Il Coordinamento Regionale:
a) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, che saranno poi ratificate dell'Assemblea;
b) propone all'Assemblea Regionale l’entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
c) licenzia il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale;
d) elegge fra i suoi componenti il segretario Generale, che cura l'organizzazione interna e garantisce il supporto operativo all'attività corrente del Forum Regionale. Il segretario Generale resta in carica tre anni ed il suo mandato è legato a quello del Coordinamento Regionale.
e) Elegge fra i suoi componenti il Tesoriere, che è responsabile dell'amministrazione e della redazione dei rendiconti annuali ed ha i poteri di firma per l'apertura di conti correnti bancari o postali. Il Tesoriere e sta in carica tre anni ed il suo mandato è legato a quello del Coordinamento Regionale.
f) Può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata;
Il Coordinamento Regionale è convocato dai Portavoce e si riunisce almeno cinque volte l'anno. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
I componenti del Coordinamento Regionale che nell’arco dell’anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono e sono sostituiti nella successiva riunione del Coordinamento, attingendo alla lista dei primi non eletti.

ARTICOLO 10

I Portavoce
I Portavoce rappresentano il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.
Il Coordinamento nella sua prima riunione fissa poteri, attribuzioni e criteri di attribuzione della rappresentanza legale.
Il Portavoce individuato come rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.
L’incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni o decadenza di entrambi i Portavoce, le funzioni sono assunte dal Segretario Generale sino alla successiva riunione dell'Assemblea Regionale, convocata dal Segretario entro 60 giorni.

ARTICOLO 11

Forum Territoriali
I Forum Territoriali del Terzo Settore in Piemonte sono riconosciuti dall'Assemblea Regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto e dei criteri di riconoscimento approvati dall'Assemblea Regionale.
Il riconoscimento dei Forum Territoriali è sempre revocabile sulla base di fondati motivi.

ARTICOLO 12

Consulte
Il Coordinamento Regionale può costituire consulte permanenti o temporanee per l’elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Regionali del Terzo Settore in Piemonte.

ARTICOLO 13

Incompatibilità
Le cariche di Portavoce e di componente il Coordinamento Regionale sono incompatibili con:
A) incarichi di Governo, Presidente o Assessore Regionale, Presidente o Assessore Provinciale, Assessore di città capoluogo di provincia, Sindaco;
B) consigliere regionale e provinciale; parlamentare nazionale ed europeo;
C) ruoli di livello nazionale, regionale e provinciale in organi esecutivi di partiti politici;
D) partecipazione ad organi esecutivi nazionali o locali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte così come disciplinati dal presente Statuto;
E) partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte così come disciplinati dal presente Statuto.
Le incompatibilità di cui alle lettere A) e B) comportano la decadenza automatica, della quale prende atto il Coordinamento nella proma riunione utile.
Le incompatibilità di cui alle lettere C), D) ed E) vengono esaminate e deliberate dal Coordinamento e ratificate dell'Assemblea.
È prevista la sospensione dalla carica in caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionali, o alla carica di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Sindaco.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, provvede all’esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.
Il Revisore che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dall'Assemblea Regionale.

ARTICOLO 15

Patrimonio e Risorse
Il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore del in Piemonte è costituito da:

  • beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote dei soci;
  • contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
  • contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
  • eredità, donazioni e legati;
  • erogazioni liberali;
  • proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 16

Rendiconto
Il rendiconto consuntivo del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.
È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.
L’eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Regionale.

ARTICOLO 17

Collegio Regionale dei Garanti
Qualora l’Assemblea Regionale lo ritenga opportuno o si renda necessario per Legge, verrà nominato il Collegio Regionale dei Garanti.
Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio Regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Regionale dei Garanti decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l’annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte.
Il Collegio Regionale dei Garanti, su istanza del Coordinamento Regionale, istruisce il procedimento e decide circa l’eventuale provvedimento disciplinare o espulsione di un socio.
La decisione del Collegio Regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza del Coordinamento Regionale.
Al Collegio Regionale dei Garanti compete la risoluzione delle controversie tra il Forum Regionale e i Forum Provinciali o Territoriali riconosciuti.
Il Collegio Regionale dei Garanti verifica, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto e con i criteri di riconoscimento approvati dall'Assemblea Regionale.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.
Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall’incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
I componenti del Collegio Regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dall'Assemblea Regionale.

ARTICOLO 18

Scioglimento
Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.
Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del Forum, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, ed in armonia con quanto disposto al riguardo D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 19

Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.