Statuto comitato territoriale Arci Cuneo

APPROVATO A CUNEO IL 5 FEBBRAIO 2006
RICONFERMATO DAL CONGRESSO DEL 28 FEBBRAIO 2010

PREMESSA Arci (Nuova Associazione) è una Associazione di Promozione Sociale che fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Arci (Nuova Associazione) si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana
Arci (Nuova Associazione) si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell’Onu ed opera in contesti locali,
nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell’Europa delle cittadine e dei cittadini.

TITOLO I – definizioni e finalità

ARTICOLO 1
Arci (Nuova Associazione) è una associazione territoriale di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
Arci (Nuova Associazione) sostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L’Associazione sostiene l’idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Arci(Nuova Associazione), in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L’Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.
La sede legale dell’associazione, a livello territoriale, è sita in Cuneo, Via Carlo Emanuele 34; è stata costituita con atto costitutivo del 24 febbraio 1979. Il presente Statuto modifica il precedente registrato con l’atto costitutivo e modificato in data 15 0tt0bre 1998.

ARTICOLO 2
Arci (Nuova Associazione) è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l’elemento fondante di Arci (Nuova Associazione). In questo senso, l’Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo.
Arci (Nuova Associazione) riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale in pieno spirito federale.

ARTICOLO 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell’Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione di culture;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
c) l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali, e l’azione politica per riduzione delle spese militari;
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l’elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione.
g) l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni,
h) l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. L’Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed emarginazione;
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e nell’intercultura una risorsa per la comunità;
l) l’impegno per l’affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l’impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l’affermazione della giustizia sociale fra nord e sud del mondo e l’affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l’innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti no profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
q) l’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l’attuazione di attività di ricovero e iniziative per l’affidamento e l’adozione;
r) la promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza,i di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine, ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell’Associazione:
t) l’individuazione di luoghi e spazi associativi che possono favorire l’auto organizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
u) la salvaguardia, la valorizzazione ed ilo recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale,paesaggistico e dei beni culturali;
v) la promozione dei servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
x) la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radio amatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio, ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
bb) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
cc) l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadrato nazionale sul turismo,
dd) La promozione dell’apprendimento e dell’utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all’interno del proprio sistema associativo.

TITOLO II – la forma associativa territoriale

ARTICOLO 4
Possono aderire all’ARCI (Nuova Associazione) del territorio di Cuneo, circoli e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l’adesione, l’acquisizione del certificato di adesione e l’adozione della tessera nazionale dell’Associazione quale propria tessera sociale.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’adesione di un circolo aderente è deliberata dall’assemblea sei soci della associazione medesima;
l’accettazione è deliberata dall’organismo dirigente del Comitato Territoriale.

ARTICOLO 5
I circoli aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica di ARCI(Nuova Associazione). La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di ARCI (Nuova Associazione), quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
I circoli aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell’Associazione.

ARTICOLO 6
Gli associati hanno diritto a:
-concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
-approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell’Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
-osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
-versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
-rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci e circoli aderenti avviene:
-in caso di decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
-per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
-per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
-per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – il sistema istituzionale

ARTICOLO 8
ARCI (Nuova Associazione) promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di una associazione nazionale.

ARTICOLO 9
Il Comitato Territoriale, si costituisce come principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’associazione nel territorio; valorizza l’insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l’associazione nei confro0nti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; ib particolare, per quanto riguarda i circoli aderenti, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’associazione da parte di un circolo aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi i9nfruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere la Presidente di detto circolo la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, dando0ne informazione al Collegio dei garanti del circolo se presente, o del livello organizzativo superiore.
Le attività promosse dal Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all’accordo con i Comitati competenti per quei territori. Il Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche i circoli aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti ad esso affiliati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, ecc., deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l’accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata al Comitato Territoriale sulla base delle sue peculiari caratteristiche e specificità.

ARTICOLO 10
Sono organismi territoriali:
1. il Congresso Territoriale
2. il Consiglio Direttivo Territoriale
3. il Presidente Territoriale
4. La Presidenza Territoriale ed il Segretario/a

ARTICOLO 11 il Congresso Territoriale
Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, precedendo di massima quello Regionale e con le norme stabilite dal Consiglio Direttivo Territoriale.
IL Congresso Territoriale ha il compito di:
-discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione a livello territoriale,
-discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
-eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
L’Assemblea congressuale ha inoltre la facoltà di eleggere il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria su richiesta motivata di almeno 5 circoli o della maggioranza dei Consiglieri Territoriali. Il Congresso straordinario è indetto dal Consiglio Direttivo Territoriale entro 3 mesi dalla richiesta scritta, con norme e materiali stabiliti dallo stesso.

ARTICOLO 12 il Consiglio Direttivo territoriale
Il Consiglio Direttivo Territoriale si compone secondo un criterio di garanzia rappresentativa, in base al numero di circoli ed in base al numero di soci di ogni circolo o di soci individuali; esso sarà formato da un minimo di 9 consiglieri.
Il Consiglio Direttivo Territoriale è il massimo organo di direzione fra un congresso e l’altro; esso ha il compito di:
-applicare le decisioni congressuali;
-approvare i regolamenti interni,
-cooptare nuovi componenti nello stesso Consiglio;
-formare all’interno la Presidenza Territoriale con compiti esecutivi;
-discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le loro eventuali variazioni;
-discutere ed approvare le quote del tesseramento annuale;
-discutere ed approvare il programma annuale di attività;
-stabilire eventuali aree di lavoro o commissioni o conferire incarichi di lavoro e responsabilità esecutive;
-individuare e gestire direttamente eventuali servizi o attività comuni o promozionali;
-decidere la costituzione o l’adesione ad organismi, Società, Imprese o Enti pubblici, anche nominando propri rappresentanti;
-definire di concerto con gli altri Comitati Territoriali esistenti in Provincia, i confini geografici di competenza;
- verificare, se esistenti, il funzionamento degli organismi di garanzia;
-eleggere i delegati al Congresso Regionale;
-convocare il Congresso Territoriale.
Il Consiglio Direttivo Territoriale è il luogo della verifica dell’attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo del territorio. Il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce di massima ogni trimestre o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o allorquando lo richieda almeno un quarto dei componenti. Esso è regolarmente valido con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; deve essere convocato per iscritto, salvo motivi eccezionali, almeno 7 giorni prima del suo svolgimento. La decisione del Consiglio Direttivo Territoriale sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio Direttivo Territoriale deve provvedere, entro 4 mesi dal suo insediamento, a dotarsi di un proprio regolamento interno con relative norme di funzionamento e di decadenza dei suoi componenti.

ARTICOLO 13 Il Presidente e il Vice Presidente territoriale
Il Presidente Territoriale esercita la rappresentanza istituzionale e politica dell’Associazione a livello Territoriale e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto del Comitato Territoriale, compresi la stipula di obbligazioni e contratti, l’apertura o la variazione di conti correnti e per ogni operazione bancaria o finanziaria. Il Presidente territoriale è membro di diritto del Consiglio Direttivo Territoriale; convoca e presiede il Consiglio Territoriale.
Il Presidente Territoriale può essere rieletto anche per più mandati.

ARTICOLO 13 bis.
Il Presidente è autorizzato a sostenere le spese per la realizzazione e la diffusione dell’organo di stampa dell’associazione zonale e della comunicazione.

ARTICOLO 14
Il Vicepresidente:
- è eletto dal direttivo zonale tra i suoi componenti;
- è componente di diritto della Presidenza Territoriale
- coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento.
- In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente.

ARTICOLO 15
Il Segretario:
-è eletto dal Direttivo Territoriale tra i suoi componenti;
-è componente di diritto della Presidenza Territoriale;
-cura la verifica della costituzione e dell’effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia dei Circoli Territoriali;
-ha compiti di coordinamento delle attività;

ARTICOLO 16
La Presidenza Territoriale è l’organismo esecutivo dell’Associazione, è eletta dal Direttivo Territoriale tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Territoriale.
Ne sono componenti di diritto: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
La Presidenza ha il compito di:
-garantire la corretta attuazione delle scelte di indirizzo deliberate dal Direttivo;
-esercitare il coordinamento politico ed organizzativo dell’Associazione;
-promuovere la eventuale costituzione di “Aree di lavoro”, o l’attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Direttivo che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi;
-predisporre il programma annuale di attività, il bilancio preventivo, le norme di tesseramento, rendiconto economico e finanziario, e tutte le iniziative e i progetti ritenuti necessari allo sviluppo dell’Associazione, da sottoporre al Direttivo;
curare e sviluppare i rapporti con le Istituzioni e le altre Associazioni.

ARTICOLO 17
Sono Organismi di garanzia e di controllo:
Il collegio dei garanti;
Il collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea congressuale ha la facoltà di eleggere al suo interno i due suddetti organismi di garanzia, con forme e modalità da stabilire al momento della loro delibera.

TITOLO V – la democrazia e la partecipazione

ARTICOLO 18
I PRINCIPI GENERALI AI QUALI SI ISPIRA E SI UNIFORMA LA VITA ASSOCIATIVA DI Arci (Nuova Associazione) sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Arci(Nuova Associazione) adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o circoli abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i principi esposti nel precedente art 12, la convocazione dell’organismo direttivo territoriale deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti nel previsto regolamento.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Tutte le cariche del presente Statuto sono prestate a titolo assolutamente gratuito.
L’elezione di organismi dirigente ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VI – patrimonio, risorse, amministrazione

ARTICOLO 19
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
-beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

ARTICOLO 20
Le fonti di finanziamento dell’Associazione per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività sono tratte da:
-quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e dalle associazioni aderenti;
-proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
-proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti società, anche attraverso attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-erogazioni liberali degli associati o di terzi,
-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste o sottoscrizioni a premi;
contributi pubblici e privati;
-eredità, donazioni, legati;
-sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-ogni altra entrata diversa non sopra specificata, ma compatibile con le finalità sociali.

ARTICOLO 21
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l’inizio dell’Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio territoriale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.

Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza;
il Consiglio territoriale può approvare piani pluriennali di investimento.

ARTICOLO 22
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII – norme finali e transitorie

ARTICOLO 23
Lo scioglimento di Arci (Nuova Associazione) può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso territoriale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Arci (Nuova Associazione), e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.L.gs 460/97.

ARTICOLO 24
Arci (Nuova Associazione) aderisce alla federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arci(Nuova Associazione) aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, i circoli aderenti a Arci (Nuova Associazione) beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell’Interni con decreto del 2/8/67.

ARTICOLO 25
Il “logo” e la denominazione ARCI(Nuova Associazione) sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di eguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco, e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI(Nuova Associazione) ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

ARTICOLO 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale e quelle specifiche previste dal Codice Civile.