Statuto

Statuto del Comitato Territoriale
“ARCI Biella-Ivrea-Vercelli”

Premessa

L’Associazione ARCI (“ARCI” nel presente testo), operante sul territorio già dal 1970, riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo.

L’ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per un Europa dei cittadini.

L’ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l'ARCI fondata a Firenze il 26 Maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell'Interno.

L’ARCI è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

Titolo PrimoDEFINIZIONE E FINALITA’

Articolo 1

“ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” è Il Comitato Territoriale dell'Associazione ARCI di Biella, Vercelli, Ivrea e Canavese.

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel proprio ambito territoriale; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative e promuove la costituzione di nuove basi associative, rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” si ispira nel suo operare a principi di democrazia, pluralismo, partecipazione, volontariato; esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci e alla collettività.

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli”, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci collettivi ed individuali.

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” dell'ARCI, garantisce ai soci individuali il diritto di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli altri associati, in accordo con i principi dell'associazione ed in armonia con la legislazione vigente.

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione..

Articolo 2

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli”:

·  la tutela, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio associativo. In tal senso il Comitato é impegnato per il pieno riconoscimento legislativo dell'associazionismo e del terzo settore;

·  l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non-profit;

·  l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra i popoli e le persone anche attraverso l'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali, promozione del turismo sociale;

·  le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

·  la promozione di una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alla azioni di solidarietà;

·  la promozione e la valorizzazione della pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza quale servizio alla comunità;

·  l'azione, tesa a favorire la crescita delle persone, attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme e i linguaggi artistici ed espressivi, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. Tale finalità é perseguita anche attraverso l'azione volta a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

·  la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico del territorio di competenza;

·  la lotta ad ogni forma di emarginazione, razzismo, xenofobia, intolleranza, disagio, criminalità anche attraverso al elaborazione e la gestione, in forma autonoma o in collaborazione con altri soggetti, di proposte e progetti finalizzati alla soluzione delle cause che determinano tali fenomeni;

·  l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e sud del mondo é un obiettivo strategico che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e il lavoro interculturale;

·  la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;

·  le attività educative e formative anche a carattere professionale;

in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, l’attività di controllo e di indirizzo verso i soci collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa, secondo le modalità previste dall’art. 10 dello Statuto nazionale ARCI.

Titolo SecondoFORMA ASSOCIATIVA

Articolo 3

Possono aderire al Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” circoli, associazioni e singoli individui che si riconoscono e accettano le norme del presente statuto. E' condizione essenziale per l'adesione l'acquisizione della tessera nazionale ARCI quale propria tessera sociale.

 
L'adesione di soggetti collettivi al Comitato è subordinata all'esistenza di un atto costitutivo e di uno statuto redatti secondo le norme di legge in vigore e compatibili con le finalità e gli scopi perseguiti dall'ARCI e di una delibera assembleare del soggetto interessato.

I soggetti collettivi con l'adesione mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Articolo 4

Gli associati al Comitato Territoriale hanno il diritto a:

·  concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;

·  approvare i bilanci consuntivi e preventivi;

·  eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo e di essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

·  osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;

·  versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

·  rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

Ai soci individuali aderenti al Comitato sono garantiti i diritti comuni a tutti gli associati.

Articolo 5

Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci, dei circoli o associazioni aderenti avviene:

·  in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;

·  per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;

·  per il rifiuto motivato della tessera o dell'adesione annuale;

·  per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Titolo terzoSISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 6

La struttura organizzativa del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” è così composta:

·  Congresso Territoriale;

·  Consiglio Direttivo Territoriale;

·  Presidenza Territoriale;

·  Presidente del Comitato Territoriale;

Articolo 7

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo Territoriale. Il Congresso ha il compito di:

·  determinare ed approvare le linee programmatiche dell'associazione a livello territoriale;

·  eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale;

·  eleggere il Consiglio dei Garanti;

·  eleggere il Consiglio dei Sindaci Revisori;

·  eleggere i delegati al Congresso Regionale;

·  eleggere i delegati al Congresso Nazionale;

·  discutere, approvare o respingere le proposte motivate di modifica dello Statuto.

Il Congresso può essere convocato e svolgersi in forma straordinaria su richiesta motivata dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e con la partecipazione del Presidente Regionale o suo delegato.

Il Congresso straordinario delibera solo ed esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Il Congresso straordinario si deve svolgere entro tre mesi dalla presentazione della richiesta motivata.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo Territoriale (Consiglio Direttivo) è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione tra un congresso e l'altro. Esso ha il compito di:

·  applicare le decisioni congressuali;

·  eleggere la Presidenza Territoriale;

·  eleggere il Presidente Territoriale;

·  eleggere il Vicepresidente del Comitato Territoriale;

·  eleggere il Responsabile Amministrativo;

·  discutere ed decidere su tutte le questioni di interesse del Comitato;

·  discutere ed approvare il programma annuale di attività proposto dal Presidente;

·  discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché le eventuali variazioni di bilancio;

·  eleggere, su proposta del Presidente o di un terzo dei suoi componenti, i responsabili dei singoli settori di attività;

·  cooptare, su proposta del Presidente o di un terzo dei suoi componenti, nuovi consiglieri nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e nella misura massima di un quarto in aumento; stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;

·  decidere la partecipazione ad imprese, ad organizzazioni o ad organismi e progetti promossi o che vedano la partecipazione di enti pubblici e/o privati;

·  convocare il Congresso Ordinario o Straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori.

Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, con cadenzatrimestrale, del Presidente del Comitato Territoriale mediante avviso scritto inviato a tutti suoi componenti contenente l'indicazione del luogo e dell'ora di convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito alla presenza della meta più uno dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Articolo9

a) La Presidenza Territoriale è l'Organismo esecutivo del governo dell'Associazione, garantisce la corretta attuazione delle scelte di indirizzo deliberate dal Direttivo Territoriale.

Sono compiti della Presidenza Territoriale:

·  esercitare il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione;

·  garantire il funzionamento del Comitato Territoriale anche attraverso il conferimento di incarichi di lavoro e responsabilità esecutive;

·  predisporre il programma annuale di attività ed il relativo piano economico, le proposte di tesseramento, il rendiconto economico e finanziario, e tutte le iniziative e i progetti ritenuti necessari allo sviluppo dell’Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

·  deliberare l'accettazione di domande di adesione da parte di associazioni;

·  proporre al Consiglio Direttivo l'articolazione di eventuali Aree di Lavoro;

·  sviluppare i rapporti con enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche operanti nel proprio ambito territoriale.

In considerazione della costituzione multizonale del Comitato e delle differenze politiche, culturali e sociali dei territori, la Presidenza Territoriale potrà nominare dei Delegati di Zona, i cui compiti ed attività saranno normati con apposita delibera. I Delegati di Zona, se non già componenti della Presidenza, potranno partecipare ai lavori della stessa come invitati permanenti, senza diritto di voto.

b)Il Presidente Territoriale rappresenta ed esprime l’unità dell’associazione, la rappresenta in giudizio verso terzi, esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede la Presidenza Territoriale, stabilendone l'ordine del giorno. Convoca ogni volta che lo ritenga necessario i responsabili dei singoli settori di attività.

Articolo 10

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente.

Il Responsabile Amministrativo ha il compito di attuare le scelte amministrative e di programmare la politica delle risorse economiche nell’ambito degli indirizzi predisposti dagli organismi di direzione.

 

 

Titolo Quarto GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Articolo 11

Sono organi di garanzia e controllo:

·  il Collegio dei Garanti;

·  il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Collegio dei Garanti é organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Viene eletto dal Congresso. Compiti del Collegio dei Garanti sono:

·  interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione;

·  emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

·  dirimere le controversie insorte tra soci, tra soci e organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Si compone di tre componenti più due supplenti. I componenti sono eletti tra coloro che abbiano una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in capo economico giuridico non facenti parte di organismi di pari livello. Eleggono al loro interno un Presidente. Si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal suo insediamento.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo di controllo amministrativo ed è eletto dal Congresso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

·  esprimere parere di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

·  controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

·  controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

E' formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti tra coloro che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Titolo QuintoDEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Articolo 14

I principi generali cui si ispira e si uniforma la vita associativa del Comitato Territoriale di Biella Ivrea Vercelli  dell'ARCI sono l'uguaglianza di diritti di tutti i soci, il loro diritto alle garanzie democratiche, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Articolo 15

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

E' richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente incarica nei casi di:

·  approvazione dei bilanci e le loro variazioni;

·  elezione degli organismi dirigenti;

·  approvazione delle norme di convocazione dei congressi straordinari o ordinari.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma a voto palese.

Titolo SestoPATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Il patrimonio del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” è costituito da:

·  beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato;

·  eccedenze degli esercizi precedenti;

·  erogazioni, donazioni, lasciti;

·  partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 17

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono :

·  le quote annuali di adesione e di tesseramento dei soci e delle basi associative;

·  proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

·  proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

·  contributi pubblici e privati;

·  contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra associati, neanche in forma indiretta. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività istituzionale del Comitato.

Articolo 18

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui si riferisce.

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” può approvare piani pluriennali di investimento.

I bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale devono essere portati a conoscenza degli associati con mezzi idonei.

Articolo 19

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo SettimoNORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

Lo scioglimento del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” può essere deliberato con la maggioranza qualificata dei tre quinti degli aventi diritto solo da un Congresso appositamente convocato.

In tal caso il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività sarà devoluto al livello ad enti o associazioni senza scopi di lucro aventi finalità analoghe a quelle del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” e comunque con le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Articolo 21

Il Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi del Comitato Territoriale “ARCI Biella-Ivrea-Vercelli” aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti ivi compresi quelli elettorali e passivi.

Articolo 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.