Statuto Territoriale di Arci Asti, Langhe e Roero

 

STATUTO TERRITORIALE

PREMESSA
Siamo un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
L'Associazione ARCI si riconosce nei valori democratici nati dalla Resistenza contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana.
I principi ispiratori di ARCI si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e liberazione dell'Umanità:
- ai valori della fraternità, della solidarietà e della mutualità;
- della piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso il lavoro e la progettazione del proprio tempo di vita.
L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - definizione e finalità
Art.1
1) L'Associazione ARCI Asti, Langhe e Roero, da qui in poi denominata “Arci Asti, Langhe e Roero” nel presente testo, è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, autonoma e pluralista, senza finalità di lucro, si configura come:
- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica dell'Associazione ARCI sul territorio, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.
L'Associazione ha durata illimitata fino a quando un Congresso non ne deliberi lo scioglimento nei modi previsti dall'art.29 del presente Statuto.
2) Arci Asti, Langhe e Roero è il Comitato Territoriale ARCI della Zona di Asti, Alba e Bra.
3) Arci Asti, Langhe e Roero ha sede legale a Corneliano (12040 - CN), Corso Riddone 3. L'Assemblea Territoriale dei Circoli, con specifica deliberazione ai sensi del successivo art.14 comma 2, potrà istituire sedi operative secondarie ove ne ravvisasse la necessità.
Art.2
1) Arci Asti, Langhe e Roero sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo pubblico dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Arci Asti, Langhe e Roero, attraverso il proprio sistema associativo, esprime un complesso di attività di promozione sociale, umana, civile, culturale, rappresentando anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci e alla collettività.
Arci Asti, Langhe e Roero, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
2) L’Associazione è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio corpo sociale sono l'elemento fondante di Arci Asti, Langhe e Roero. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela sul territorio delle proprie associazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo.
Art.3
Arci Asti, Langhe e Roero, per le diverse peculiarità delle sue associazioni aderenti, è un’associazione di donne, uomini, anziane/i, giovani, ragazze/i, bambine/i, che trovano in ARCI, senza alcuna discriminazione, un luogo di rappresentanza a partire dall’impegno dell’Associazione nei propri campi prioritari di iniziativa.
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
d) il diritto all'autodeterminazione delle persone, delle comunità, dei popoli;
e) la promozione di un approccio di genere nell’associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
f) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
g) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
h) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
i) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
j) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
k) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
l) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
m) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
n) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
o) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
p) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
q) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
r) l’impegno a favore  della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
s) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
t) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
u) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
v) la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
w) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni  forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto del lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
x) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
y) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
z) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
aa) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
bb) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
cc) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
dd) la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
ee) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia;
ff) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
gg) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
hh) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
ii) le attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
jj) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.

TITOLO II - la forma associativa
Art.4
Sono condizioni per l'adesione:
- l'accettazione degli Statuti adottati dall'Associazione ARCI nelle sue varie articolazioni;
- l'acquisizione del certificato di adesione;
- l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione ARCI quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La domanda di adesione di un'associazione è deliberata dall'assemblea dei soci dell'associazione medesima; l'accettazione è deliberata dalla Presidenza Territoriale.
Art.5
Sono parte costitutiva di Arci Asti, Langhe e Roero le associazione aderenti ed i soci individuali.
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Asti, Langhe e Roero. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell'Associazione ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.
Ai soci individuali vengono garantiti in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
Art.6
1) Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione dei programmi e approvare il Rendiconto economico e finanziario;
- eleggere gli Organismi di Direzione, Garanzia e Controllo ed essere eletti negli stessi.
2) Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli Organismi di Direzione,
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli Organismi,
- rimettere la soluzione di eventuali controversie interne all'operato degli Organismi di Garanzia dell'Associazione.
3) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art.7
Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci individuali e collettivi avviene:
a) in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
b) per il mancato pagamento della quota associativa o il mancato rinnovo della quota di adesione;
c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli Organismi dirigenti preposti a tal compito;
d) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO III - il sistema istituzionale
Art.8
La struttura Associativa di Arci Asti, Langhe e Roero è articolata su:
- Associazioni aderenti;
- Comitato Territoriale.
Art.9
Le Associazioni aderenti sono le basi associative che sviluppano localmente e capillarmente l'iniziativa associativa concorrendo a determinare l'insieme dell'iniziativa politica e organizzativa del Comitato Territoriale.
Hanno il compito di valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva, di mutualismo, di partecipazione democratica e di autorganizzazione dei cittadini secondo gli articoli 2 e 3 del presente Statuto.
Art.10
1) Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione sul territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative. Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche operanti nel proprio ambito territoriale ed è strumento di costante relazione e raccordo tra le associazioni aderenti ed il livello regionale. Contribuisce allo sviluppo della partecipazione attiva, all'elaborazione e al controllo delle strategie associative e programmatiche dell'Associazione ai diversi livelli, regionale come nazionale.
2) In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli dovrà curare la predisposizione di Atto costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello dell'Associazione ARCI, per l'intero iter costitutivo almeno fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria.
Art.11
Gli organismi di direzione territoriali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione territoriale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione sul territorio, riferendosi al principio di sussidiarietà.
Arci Asti, Langhe e Roero in concorso con le associazioni aderenti, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
Competenze e responsabilità territoriali possono pertanto essere delegate, su proposta del Presidente Territoriale, alle associazioni aderenti, tramite delibera degli organismi dirigenti coinvolti, insieme con i necessari supporti economici.
Gli organismi di direzione territoriali hanno la rappresentanza legale dell’associazione Arci Asti, Langhe e Roero.

TITOLO III – gli organismi di direzione
Art.12
Sono organismi di direzione di Arci Asti, Langhe e Roero:
- il Congresso Territoriale;
- l'Assemblea Territoriale dei Circoli;
- la Presidenza Territoriale;
- il Presidente Territoriale.
Art.13
1) Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dall'Assemblea Territoriale dei Circoli; esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- eleggere il Collegio territoriale dei Garanti, salvo quanto previsto all'art. 23 comma 4;
- eleggere il Collegio territoriale dei Sindaci revisori;
- eleggere i componenti della quota elettiva dell'Assemblea Territoriale dei Circoli;
- ratificare la composizione dell'Assemblea Territoriale dei Circoli.
2) Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria, su richiesta motivata di organismi direttivi delle associazioni aderenti che rappresentino più di un terzo dei soci complessivi o dell'equivalente di singoli associati. Tale richiesta scritta e firmata, dai componenti i Direttivi o dai singoli soci, deve essere presentata all'Assemblea Territoriale dei Circoli che, entro 3 mesi dalla richiesta, indirà il Congresso straordinario sulla base delle norme che essa stessa adotterà. Il Congresso Straordinario può deliberare esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art.14
1) L'Assemblea Territoriale dei Circoli (o Assemblea Territoriale) si compone di:
- una quota elettiva che non può superare un sesto dei componenti dell'organismo, eletta dal Congresso Territoriale secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;
- una quota di componenti di diritto, secondo un criterio di garanzia rappresentativa, in ragione di un rappresentante per ogni Associazione aderente come previsto dal precedente art.13 comma 1.
Ogni associazione che acquisisce l'adesione tra un congresso e l'altro ha diritto a far parte dell'Assemblea Territoriale con un proprio rappresentante.
2) L'Assemblea Territoriale dei Circoli è il massimo organismo di direzione fra un Congresso e l'altro, essa ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- eleggere il Presidente Territoriale;
- eleggere, su proposta del Presidente, la Presidenza Territoriale;
- nominare, su proposta del Presidente, eventuali funzioni interne alla Presidenza previste al successivo art.15 comma 4;  
- stabilire, su proposta della Presidenza, l'articolazione di eventuali Aree di Lavoro;
- nominare eventuali commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili;
- approvare i regolamenti degli organismi di direzione e di garanzia;
- cooptare nuovi componenti della “quota elettiva” dell'Assemblea Territoriale stessa nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- discutere e approvare le norme di adesione e tesseramento;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività ed il relativo piano economico;
- indicare servizi utili ai circoli e alle attività specifiche del Comitato;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;
- deliberare circa l’eventuale istituzione di sedi operative secondarie ove ne ravvisasse la necessità;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di associazioni aderenti;
- ratificare i provvedimenti di commissariamento adottati in presenza di requisiti d'urgenza e previsti all'art. 20 comma 2;
- convocare il Congresso Territoriale Ordinario come Straordinario, stabilirne le norme e licenziarne i documenti preparatori.
L'Assemblea Territoriale dei Circoli è il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo del Comitato Territoriale.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, all'Assemblea Territoriale dei Circoli  è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli articoli 23 e 24.
All'Assemblea Territoriale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o da modifiche dello Statuto Nazionale.
3) L'Assemblea Territoriale dei Circoli si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che la Presidenza o il Presidente lo ritengano opportuno, o allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, in forma  scritta e motivata rivolta al Presidente il quale,  in questo caso, convocherà l'Organismo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, con 15 giorni di anticipo, a tutti i componenti presso la sede del Circolo (per via posta ordinaria o per posta elettronica) o, ove ne sia fatta richiesta, presso il domicilio dei componenti dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, della data, dell'ordine del giorno della riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere comunicata la durata prevista per la riunione. L'Ordine del Giorno delle riunioni è fissato dal Presidente Territoriale. Eventuali argomenti da inserire nell'O.d.G. possono essere proposti in forma scritta e motivata da ogni componente dell'Assemblea Territoriale almeno 5 giorni prima dalla data della convocazione. Nel caso in cui tali proposte siano presentate da almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea Territoriale, essi sono automaticamente inseriti nell'O.d.G. della prima riunione utile. Le sessioni dell'Assemblea Territoriale sono presiedute dal Presidente Territoriale, o in caso di sua assenza o impedimento da un altro componente della Presidenza da lui delegato.
Art.15
1) La Presidenza Territoriale viene eletta dall'Assemblea Territoriale su proposta del Presidente, sulla base di criteri di rappresentatività di esperienze associative d'eccellenza e di competenze personali.
Possono far parte della Presidenza:
- componenti dell'Assemblea Territoriale;
La Presidenza può essere composta da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti.
2) La Presidenza Territoriale è l'Organismo esecutivo del governo dell'Associazione, garantisce la corretta attuazione delle scelte di indirizzo deliberate dall'Assemblea Territoriale.
Sono compiti della Presidenza Territoriale:
- esercitare il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione;
- garantire il funzionamento del Comitato Territoriale anche attraverso il conferimento di incarichi di lavoro e responsabilità esecutive;
- predisporre il programma annuale di attività ed il relativo piano economico, le proposte di tesseramento, il rendiconto economico e finanziario, e tutte le iniziative e i progetti ritenuti necessari allo sviluppo dell’Associazione, da sottoporre all'Assemblea Territoriale;
- deliberare l'accettazione di domande di adesione da parte di associazioni;
- proporre all'Assemblea Territoriale l'articolazione di eventuali Aree di Lavoro;
- sviluppare i rapporti con enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche operanti nel proprio ambito territoriale.
3) La Presidenza si riunisce secondo un calendario definito al suo interno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, in forma scritta e motivata rivolta al Presidente il quale, in questo caso, convocherà l'Organismo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
I componenti della Presidenza sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il componente che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.
4) L'Assemblea Territoriale, su proposta del Presidente, può nominare tra i componenti della Presidenza alcune funzioni:
- il Vicepresidente, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente;
- l'Amministratore, ha il compito di attuare le scelte amministrative e di programmare la politica delle risorse economiche nell’ambito degli indirizzi predisposti dagli organismi di direzione;
- i responsabili di settore o di Aree di Lavoro.
Art.16
1) Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea Territoriale dei Circoli tra i suoi componenti.
Il Presidente esercita la direzione e la rappresentanza istituzionale e politica dell'Associazione a livello locale e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli Organismi Dirigenti.
Il Presidente propone all'Assemblea Territoriale la composizione della Presidenza Territoriale e l'attribuzione delle funzioni interne alla Presidenza stessa previste all'art.15 comma 4.
Convoca e presiede l'Assemblea Territoriale dei Circoli e la Presidenza Territoriale. Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto del Comitato Territoriale, compresi la stipula di obbligazioni e contratti, l'apertura di conti correnti e per ogni tipo di operazione bancaria ordinaria e straordinaria.
Al Presidente è attribuita la facoltà di proporre agli organismi competenti la delega di competenze e responsabilità territoriali ad associazioni aderenti prevista all'art.11.
2) In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente, ove sia stato nominato, ovvero al componente anziano della Presidenza che provvederà a convocare entro tre mesi l'Assemblea Territoriale per provvedere alla nomina di un Vicepresidente vicario.

TITOLO IV - la democrazia e la partecipazione
Art.17
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Asti, Langhe e Roero sono: l'adozione di strumenti democratici di partecipazione e di governo, con pari dignità tra i soci che esercitano i diritti attivi e passivi attraverso l'elezione democratica dei propri organismi dirigenti e di garanzia; la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, delle scelte, dei mandati, dei rendiconti.
Art.18
In armonia con i princìpi esposti nel precedente art.17, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- delibera di decadenza da componente degli organismi;
- modifiche statutarie previste al precedente art. 14 comma 2.
Durante il Congresso Territoriale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti per:
- nominare i soci onorari;
- deliberare il riconoscimento di gruppi organizzati di soci individuali, come previsto dall'art.13 comma 1.
Il voto è personale, nell'Assemblea Territoriale ogni componente può essere portatore al massimo di una delega.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art.19
L'elezione di organismi di direzione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art.20
1) In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, o di persistenti inadempienze rispetto ai deliberati degli organismi territoriali da parte di associazioni aderenti, l'Assemblea Territoriale dei Circoli, sentito il Collegio dei Garanti, può disporre la decadenza degli Organismi Dirigenti dell'associazione aderente e predisporre misure di commissariamento per eliminare le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire le condizioni di normale agibilità democratica e di sviluppo dell'iniziativa  politico associativa.
La delibera dovrà indicare i poteri  concessi al  commissario fino  alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione aderente.
2) In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da associazioni aderenti, ed in presenza di requisiti d'urgenza del provvedimento, il Presidente Territoriale, su proposta del Collegio territoriale dei Garanti può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dalla prima Assemblea Territoriale convocata.
3) “In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato”.
Art.21
Al fine di garantire un’equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 70% dei componenti.

TITOLO V - gli organismi di garanzia e controllo
Art.22
Sono organismi di garanzia e controllo:
- il Collegio territoriale dei Garanti;
- il Collegio territoriale dei Sindaci revisori.
Art. 23
1) Il Collegio territoriale dei Garanti (o Collegio dei Garanti) è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
2) Il Collegio territoriale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
I componenti del Collegio territoriale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Territoriale. Il Collegio dei Garanti ha accesso ai rendiconti e ai verbali di seduta degli organismi di direzione.
3) Il Collegio dei Garanti deve provvedere entro quattro mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale.

4) Per il primo quadriennio di attività, Arci Asti Langhe e Roero demanda la funzione collegiale al Collegio dei Garanti del Comitato regionale ARCI Piemonte, con adozione del relativo regolamento.
Art.24
1) Il Collegio territoriale dei Sindaci revisori (o Collegio dei Sindaci revisori) è organismo di controllo amministrativo; esso ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti economici e finanziari alle scritture.
2) Il Collegio territoriale dei Sindaci revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i componenti sono scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio dei Sindaci revisori hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Territoriale, al quale il Collegio presenta annualmente una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
3) Il Collegio dei Sindaci deve provvedere entro quattro mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale.

TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione
Art.25
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art.26
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata e consentita dalle normative vigenti.
Art.27
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
L'Assemblea Territoriale può approvare un documento economico preventivo e piani pluriennali di investimento.
Art.28
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII - norme finali e transitorie
Art.29
Lo scioglimento di Arci Asti, Langhe e Roero può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad ARCI nazionale o ad Enti/Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.
Art.30
Arci Asti, Langhe e Roero aderisce, tramite l’Associazione nazionale, alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (Decreto Ministero degli Interni n. 1017022del 2/8/67).
Art.31
Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Art.32
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale dell'Associazione ARCI, e alle norme vigenti in materia.